IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    Sono   ammessi  a  presentare  istanza  per  la  concessione  del
beneficio di cui all'Art. 1 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5
e  accedono  alla  relativa graduatoria di cui all'Art. 3 della legge
stessa, cosi' come modificato dalla legge regionale 24 marzo 2003, n.
11,  anche gli operatori della formazione che al momento dell'istanza
sono   sottoposti  a  provvedimento  disciplinare  di  licenziamento,
qualora  lo  stesso  sia  stato  impugnato  in  sede  conciliativa  o
giudiziaria.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise,
      Campobasso, 5 gennaio 2005
                                IORIO