IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sono ammessi a presentare istanza per la concessione del beneficio di cui all'Art. 1 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5 e accedono alla relativa graduatoria di cui all'Art. 3 della legge stessa, cosi' come modificato dalla legge regionale 24 marzo 2003, n. 11, anche gli operatori della formazione che al momento dell'istanza sono sottoposti a provvedimento disciplinare di licenziamento, qualora lo stesso sia stato impugnato in sede conciliativa o giudiziaria. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise, Campobasso, 5 gennaio 2005 IORIO